Mancato ricevimento della fattura: procedura di regolarizzazione

pf-img11

 

Mancato ricevimento della fattura da parte del fornitore: procedura di regolarizzazione

L’articolo 21 del DPR 633/1972 stabilisce che per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio debba emettere fattura.
La fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione, determinato ai sensi dell’articolo 6 dello stesso decreto, e quindi in linea generale:
– al momento della stipula dell’atto, se l’operazione ha per oggetto il trasferimento di beni immobili;
– al momento della consegna o spedizione, se riguarda beni mobili;
– al momento del pagamento del corrispettivo, se riguarda prestazioni di servizi.
Le casistiche particolari (cessioni con effetti differiti, fatturazione differita, pagamento antecedente, …) sono regolate dallo stesso articolo 6.

Ma cosa succede – ipotesi non così infrequente nella pratica commerciale – se il cliente non riceve la fattura? O se la riceve con indicazioni errate?

In questi casi il cessionario non può ritenersi “estraneo” alla vicenda, anche se ha invitato il fornitore ad emetterla o a correggerla: la normativa Iva gli impone infatti degli obblighi specifici, esponendolo oltretutto a precise sanzioni.

Nel caso di mancato ricevimento della fattura, è l’acquirente del bene o il committente del servizio che è tenuto ad emettere autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997.

In particolare, se il soggetto passivo non riceve la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, deve, entro il trentesimo giorno successivo:
a) emettere autofattura in duplice copia contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 21 DPR 633/1972;
b) procedere al versamento dell’imposta (se si tratta di operazione imponibile) mediante F24 (codice tributo “9399 – regolarizzazione di operazioni soggette ad Iva in caso di mancata o irregolare fatturazione”);
c) presentare all’ufficio competente l’autofattura, allegando copia del versamento.

Avvenuta la regolarizzazione, l’Ufficio restituirà al contribuente un esemplare dell’autofattura con l’attestazione della regolarizzazione e del pagamento, e questo documento andrà registrato nel registro acquisti, in modo da portare in detrazione l’imposta secondo le regole ordinarie.

Ad esempio, nel caso di merce pervenuta il 20 febbraio 2016, se entro il 20 giugno 2016 (termine di quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione) non è pervenuta la relativa fattura d’acquisto, entro il 20 luglio 2016 occorre versare l’Iva con modello F24, emettere l’autofattura e far pervenire il tutto all’ufficio territorialmente competente.

È chiaro che, qualora la fattura fosse stata già interamente pagata, l’Iva risulterebbe pagata due volte (al momento del pagamento del fornitore e con F24 ed emissione dell’autofattura): in tal caso l’unica soluzione per recuperare l’Iva versata in misura doppia sarebbe quella di instaurare una causa nei confronti del fornitore.

Nell’ipotesi di ricevimento di fattura irregolare, entro il trentesimo giorno successivo a quello di registrazione della fattura, l’acquirente/committente deve:
a) emettere un’autofattura in duplice copia contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 21 DPR 633/1972;
b) procedere all’eventuale versamento della maggiore imposta mediante F24 (codice tributo 9399);
c) presentare all’ufficio competente l’autofattura, allegando copia del versamento.

Anche in questo caso, avvenuta la regolarizzazione, l’Ufficio restituirà al contribuente un esemplare dell’autofattura con l’attestazione della regolarizzazione e del pagamento, e questo documento andrà registrato nel registro acquisti.

Se la procedura sopra descritta non viene attivata nei tempi indicati, è prevista per l’acquirente/committente che non ha regolarizzato l’operazione una sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta evasa, con un minimo di 258 euro (articolo 6 D.Lgs. 471/1997).

È in ogni caso possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, prima che la sanzione sia stata notificata dagli Uffici e non siano iniziate ispezioni, verifiche o altre attività accertative.

Si evidenzia che non è previsto da parte dell’Ufficio il recupero dell’imposta nei confronti dell’acquirente/committente poiché l’imposta è dovuta solo dal cedente o commissionario (circolare n. 23/E/1999, punto 2.7).

 

Riferimenti normativi
Artt. 6 e 21, Dpr n. 633/1972
Art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997
Circolare n. 23/E/1999

12 Comments to "Mancato ricevimento della fattura: procedura di regolarizzazione"

  1. Rispondi amedeo 9 Giugno 2022 at 13:05

    salve, problema di fatturazione.
    un mio cliente ha effettuato delle cessioni di beni, con pagamenti Novembre e Dicembre 2021. Gli importi sono stati a crreditati a mezzo a/b in banca.
    Il cessionario è irreperibile, come regolarizzare l’operazione….
    Emettendo un’autofattura ai sensi dell’art. 6, c.8, D.Lgs 471/1997?
    Grz.

    • Rispondi Mirco Marchiori 9 Giugno 2022 at 14:37

      Buongiorno Amedeo,
      la regolarizzazione di cui all’art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997 si riferisce alle operazioni passive, pertanto riguarda unicamente le fatture non ricevute dai fornitori.
      Nel caso evidenziato dovrà essere emessa una fattura di vendita con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione, cercando di recuperare i dati del cliente.
      Cordiali saluti,
      Mirco Marchiori

  2. Rispondi Ignazio Frau 23 Gennaio 2023 at 10:28

    Buongiorno
    Ricevo da Abbanoa S.p.A (gestore del servizio idrico in Sardegna), solleciti di pagamento di fatture e costituzione in mora. Ai solleciti ho sempre e puntualmente risposto via pec segnalandone il mancato ricevimento delle fatture stesse e al contempo sollecitandone l’invio. Le mie pec sono sempre state inevase tanto che ad oggi non sono in possesso di queste. Chiedo se per queste fatture è corretto invocare la prescrizione ai termini della vigente normativa. Grazie

    • Rispondi Mirco Marchiori 27 Gennaio 2023 at 17:24

      Buonasera,
      non essendo una tematica fiscale, le consiglio di far valutare la questione ad un legale.
      Cordiali saluti

  3. Rispondi Marco 27 Gennaio 2023 at 16:02

    Buonasera quanto tempo ha il professionista a emettere fattura per una prestazione effettuata?

    • Rispondi Mirco Marchiori 27 Gennaio 2023 at 17:15

      La fattura ai fini fiscali deve essere emessa non oltre la data di avvenuto pagamento.
      Cordiali saluti

  4. Rispondi Marco 27 Gennaio 2023 at 16:04

    Buonasera può il professionista contestare una prestazione dopo due anni e emettere la relativa fattura?

    • Rispondi Mirco Marchiori 27 Gennaio 2023 at 17:19

      Normalmente la richiesta di pagamento di compensi per attività professionale, secondo quanto previsto dall’art. 2956 del c.c. si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative. Non essendo una questione fiscale le consiglio di confrontarsi con un legale.
      Cordiali saluti

  5. Rispondi Marco Zavater 13 Febbraio 2023 at 11:37

    Buongiorno,
    avrei una domanda. Ho emesso un’autofattura denuncia il 10/2/2022. Ad aprile 2022 il fornitore mi invia la fattura nonostante io abbiagià emesso autofattura. Cosa devo fare con la fattura ricevuta? La registro in contabilità oppure no?

    • Rispondi Mirco Marchiori 15 Febbraio 2023 at 8:40

      Buongiorno,
      confermo che devono essere registrati entrambi i documenti.
      Cordiali saluti

  6. Rispondi IGOR CREMA 14 Febbraio 2023 at 15:29

    Salve.
    Ad ottobre ho effettuato un viaggio con ITALO, a cui ho richiesto la fattura. Ad oggi 14/02/2022 non ho ricevuto nulla se non una mail in cui mi si dice che ormai sono passati i 5 giorni, per un reclamo e per modificare la SDI.

    Cosa devo fare?

    • Rispondi Mirco Marchiori 15 Febbraio 2023 at 8:37

      Buongiorno,
      credo sia necessario sincerarsi se al momento dell’acquisto sia stata richiesta l’emissione della fattura nei termini e con le modalità previste dalle procedure dell’azienda.
      Solo avendo un riscontro documentale di tale richiesta ritengo possibile procedere con un ulteriore sollecito e con l’eventuale emissione di autofattura.
      Cordiali saluti

Leave a comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *