I “nuovi voucher”
Dal 10 luglio è operativa la piattaforma telematica predisposta dall’Inps per poter usufruire dei nuovi voucher, la misura introdotta con il Decreto Legge n. 50/2017 (Manovra correttiva) convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96, per regolamentare i rapporti di lavoro occasionale.
Il presente documento fornisce un’analisi della nuova disciplina delle prestazioni occasionali.
La L. 96 del 21 giugno 2017, di conversione del D.L. 50/2017, in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, reca importanti novità in tema di lavoro occasionale.
L’articolo 54-bis della norma contiene la disciplina delle prestazioni occasionali intese quali attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Alle prestazioni possono fare ricorso:
- le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto famiglia;
- gli altri utilizzatori, nei limiti previsti, per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale.
Le Amministrazioni Pubbliche possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
- nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
- per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
- per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo stabiliti, alle condizioni e con le modalità previste.
Il lavoratore ha diritto:
- all’assicurazione per l’Ivs, con iscrizione alla Gestione separata;
- all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9, D.Lgs. 66/2003;
- alla tutela della salute e della sicurezza con applicazione dell’articolo 3, comma 8, D.Lgs. 81/2008.
I compensi percepiti dal lavoratore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. |
In relazione al limite economico in capo all’utilizzatore sono computati in misura pari al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- persone disoccupate;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
In tal caso l’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.
Per l’accesso alle prestazioni gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla L. 12/1979, all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’Inps, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti. |
Esclusivamente ai fini dell’accesso al Libretto famiglia la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato. Ciascun utilizzatore può acquistare, attraverso la piattaforma informatica Inps o presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato Libretto famiglia, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di:
- piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.
Mediante il Libretto famiglia, è erogato il contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Ciascun Libretto famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali. |
Attraverso la piattaforma informatica o il Contact center, l’utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di sms o di posta elettronica.
È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
- da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti svantaggiati prima elencati, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Ai fini dell’attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore non persona fisica nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, versa, attraverso la piattaforma informatica Inps le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L’1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata, nella misura del 33% del compenso, e il premio Inail, nella misura del 3,5% del compenso. |
L’utilizzatore è tenuto a trasmettere, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps o avvalendosi dei servizi di Contact center messi a disposizione dall’Inps, una dichiarazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni:
- i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- l’oggetto della prestazione;
- la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni;
- il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.
Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di sms o di posta elettronica. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica o il Contact center, la revoca della dichiarazione trasmessa entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l’Inps provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell’ambito del Libretto famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l’Inps provvede al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore o, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica l’Inps provvede altresì all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all’Inail dei premi, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
Le sanzioni previste sono le seguenti:
- in caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una Pubblica Amministrazione, del limite di importo o di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo e la retribuzione oraria;
- in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione o di uno dei divieti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida.
Riferimenti normativi:
(1) Art. 54bis del D.L. del 24/04/2017 n. 50, convertito in Legge 21/06/2017 n. 96.
(2) Circolare Inps n. 107/2017