Tale principio si applica anche prima del 2015, cioè dell’anno in cui è stato sancito normativamente.
Tale principio si applica anche prima del 2015, cioè dell’anno in cui è stato sancito normativamente.
La società deve dimostrare che i soci avevano la possibilità di finanziarla senza che si presuma evasione.
Eurostat ha confermato per ora il proprio orientamento di classificazione contabile ma per le spese sostenute nel 2024 non prende posizione.
Resta la confisca “diretta” nei confronti della società.
L’esclusione va riferita solo alle vendite non volontarie nelle procedure liquidatorie.
Nella nuova bozza del c.d. decreto Energia effetti depotenziati per le violazioni sui corrispettivi.