I compensi vanno fatturati all’Autorità giudiziaria e non al soggetto inciso dal pagamento.
I compensi vanno fatturati all’Autorità giudiziaria e non al soggetto inciso dal pagamento.
Secondo l’Agenzia, il diverso trattamento contabile non ne muta la natura.
La svalutazione è obbligatoria in caso di perdita durevole di valore.
Dopo l’ulteriore blocco ex DL 39/2024 si è delineato un quadro applicativo alquanto articolato.
La tutela dei creditori è data dal reclamo avverso il decreto pubblicato nel Registro delle imprese.
La Cassazione rifiuta la qualificazione delle somme percepite dal terzo come reddito di lavoro dipendente.
Per le indagini finanziarie la Cassazione conferma la prassi che li aveva riferiti a operazioni come il cambio valuta.
Se si tratta di solidarietà-dipendente si può estendere il principio della giurisprudenza civile.
È opponibile alla liquidazione giudiziale l’esecutorietà apposta durante il concordato preventivo.