Il Superammortamento
La legge di Stabilità 2016 ha previsto una agevolazione tributaria consistente in una maggiorazione del 40% del costo fiscale di acquisizione sostenuto per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Con la circolare n. 23/E l’Agenzia Entrate ne ha illustrato i dettagli.
Riferimenti normativi
Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della Legge n. 208/2015;
Circolare n. 23/E del 26/05/2016.
Soggetti interessati
Il cosiddetto “super ammortamento” è ammesso per:
– tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti e gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata;
– gli esercenti attività di lavoro autonomo (anche in forma associata) e le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione, anche se applicano il regime dei minimi o il regime di vantaggio. Sono invece esclusi gli imprenditori e lavoratori autonomi che applicano il regime forfetario (i quali determinano il reddito attraverso un coefficiente di redditività sui ricavi o compensi), nonché le imprese marittime che rientrano nel regime del tonnage tax.
Beni oggetto dell’investimento
Il beneficio spetta a chi effettua investimenti in beni materiali strumentali nuovi, sia mediante l’acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing (escluso il mero noleggio), sia per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.
La maggiorazione del 40% riguarda solo i beni materiali e strumentali. Sono, pertanto, esclusi, oltre ai beni immateriali, i beni merce, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo. In caso di beni concessi in comodato d’uso a terzi, il comodante potrà beneficiare della maggiorazione a condizione che i beni in questione siano strumentali e inerenti alla propria attività: i beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno cedere le proprie utilità anche all’impresa proprietaria/comodante.
I beni devono essere nuovi. L’agevolazione non spetta quindi per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.
Dall’ambito applicativo dell’agevolazione sono esclusi gli investimenti in:
– beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31/12/1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
– fabbricati e costruzioni;
– i beni indicati nel prospetto seguente (allegato 3 alla legge di Stabilità 2016).
Industrie manifatturiere alimentari
– Imbottigliamento di acque minerali naturali
– – Condutture
Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua
– Produzione e distribuzione di gas naturale
Condotte per usi civili (reti urbane)
– Condutture
– – Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione
– – Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento
Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni
– Ferrovie, compreso l’esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, e ascensori
– – Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)
Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni
-Trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari
– – Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)
Per i beni realizzati in economia, ai fini della determinazione del costo di acquisizione, rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, in base a criteri di competenza.
Nell’ipotesi in cui l’investimento sia realizzato mediante contratto di appalto a terzi, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera o porzione di essa risulta verificata e accettata dal committente.
Le spese di acquisizione dei beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro possono essere dedotte integralmente nell’esercizio in cui sono state sostenute, anche nell’ipotesi in cui il costo del bene superi l’importo di 516,46 euro per effetto della maggiorazione.
Il super ammortamento è applicabile anche per i mezzi di trasporto a motore.
In particolare, per i veicoli per i quali è previsto un limite massimo di deducibilità (art. 614, comma 1, lettera b, Tuir), sono incrementati del 40% anche i limiti massimi di rilevanza del costo di acquisizione fino a:
– 25.306,39 euro, per le autovetture e gli autocaravan (36.151,98 euro, per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio);
– 5.784,32 euro, per i motocicli;
– 2.892,16 euro, per i ciclomotori.
La maggiorazione è fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo previsione contraria di legge.
Il super ammortamento opera con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria e pertanto non incide sul costo fiscalmente rilevante del bene per:
– il calcolo delle plusvalenze o delle minusvalenze;
– la deduzione integrale del costo dei beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
– il calcolo del plafond del 5% relativo alla deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione;
– il calcolo del limite triennale relativo agli acquisti di beni strumentali per i contribuenti minimi;
– il calcolo dei parametri utilizzati per effettuare il test di operatività delle società di comodo;
– il calcolo del valore dei beni strumentali, delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing rilevanti ai fini dell’elaborazione e del calcolo degli studi di settore.
Il super ammortamento si concretizza in una deduzione extracontabile e non deve essere imputato al conto economico.
Per i beni adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e all’uso personale del contribuente, la maggiorazione del 40% rileva in misura del 50%.
In sede di determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta 2015, i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che effettuano investimenti agevolati nel periodo 15 ottobre – 31 dicembre 2015 non devono tenere conto della maggiorazione nella determinazione degli acconti Irpef/Ires dovuti per il periodo d’imposta 2015, qualunque sia il metodo adottato. Anche in sede di definizione dell’acconto per il periodo d’imposta 2016, l’imposta dovuta per il 2015, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell’acconto con il metodo storico, andrà determinata senza tener conto del superammortamento.