Convalida delle dimissioni del lavoratore

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    Convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

    Le nuove disposizioni saranno operative dal 12 marzo 2016

    La Riforma Fornero (ossia la legge 28 giugno 2012, n. 92) era intervenuta sulla disciplina delle dimissioni e della risoluzione consensuale per contenere il fenomeno delle dimissioni “in bianco” e a tal fine era stata prevista un’apposita procedura di convalida volta a garantire la “veridicità” della manifestazione di volontà in tal senso da parte del lavoratore.
    Ulteriori novità – che modificano in maniera rilevante la disciplina di cui sopra – sono state introdotte dall’art. 26, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, in vigore dal 25 settembre 2015. Le nuove disposizioni saranno definitivamente operative a decorrere da sabato 12 marzo 2016, in base a quanto previsto dal D.M. 15 dicembre 2015.

    Riferimenti normativi

    D.M. 15 dicembre 2015;
    D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, art. 26;
    Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, commi da 17 a 23-bis;
    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 55, comma 4.

    PREMESSA

    Le dimissioni costituiscono l’atto unilaterale recettizio con cui il lavoratore rende nota al datore la propria volontà di recedere dal rapporto di lavoro subordinato.

    Per atto unilaterale recettizio si intende quell’atto che produce i propri effetti dal momento in cui la controparte ne sia venuta a conoscenza, senza che sia necessario il consenso del destinatario della comunicazione.

    La Riforma Fornero (ossia la legge 28 giugno 2012, n. 92) era intervenuta sulla disciplina delle dimissioni e della risoluzione consensuale per contenere il fenomeno delle dimissioni “in bianco” (presentazione al momento dell’assunzione di un foglio bianco firmato dal dipendente, che consentiva al datore di compilarlo in seguito e in un momento di propria scelta): a tal fine era stata prevista un’apposita procedura di convalida volta a garantire la “veridicità” della manifestazione di volontà in tal senso da parte del lavoratore.

    Ulteriori novità – che modificano in maniera rilevante la disciplina di cui sopra – sono state introdotte dall’art. 26, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, in vigore dal 25 settembre 2015. Le nuove disposizioni saranno definitivamente operative a decorrere da sabato 12 marzo 2016, in base a quanto previsto dal D.M. 15 dicembre 2015.

    LA CONVALIDA DELLE DIMISSIONI: DISCIPLINA ATTUALE

    Fino al 12 marzo 2016, data in cui diventerà definitivamente operativa la procedura telematica per la presentazione delle dimissioni e la risoluzione consensuale – salve quelle legate alla maternità, che sono regolate da specifiche norme – continueranno a trovare applicazione le disposizioni introdotte dalla Riforma Fornero (articolo 4, commi da 17 a 23-bis, legge 28 giugno 2012, n. 92).
    In particolare, al momento (e fino all’11 marzo prossimo) l’efficacia delle dimissioni – nonché della risoluzione consensuale – risulta sospensivamente condizionata alla convalida, che non richiede particolari formalità istruttorie, eseguita con una delle seguenti modalità:
    – presso la DTL territorialmente competente;
    – presso il CPI territorialmente competente;
    – nelle sedi individuate dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
    – con la sottoscrizione di apposita dichiarazione del lavoratore, in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto;
    – con ulteriori modalità semplificate per accertare la veridicità della data e l’autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore individuate dal Ministro del lavoro.

    Attenzione
    Il Ministero del Lavoro, in seguito all’istanza di interpello avanzata da Assocontact circa la corretta interpretazione dell’articolo 2, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in materia di collaborazioni, ha individuato gli indici sintomatici – peraltro già evidenziati dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione – in presenza dei quali è possibile qualificare un accordo collettivo nazionale, come accordo stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Gli indici cui si è accennato sopra sono i seguenti:
    – numero complessivo dei lavoratori occupati;
    – numero complessivo delle imprese associate;
    – diffusione territoriale: numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali;
    – numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti.

    Il datore di lavoro che abbia ricevuto le dimissioni deve invitare il dipendente a convalidarle entro 30 giorni dalla loro presentazione, pena la loro inefficacia. La comunicazione contenente il predetto invito, alla quale deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto, è validamente effettuata solo ove sia stata recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto o ad altro domicilio da lui comunicato, oppure se è stata consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.

    Nel caso in cui il dipendente, pur essendo stato invitato a farlo entro 30 giorni da parte del datore di lavoro, non procede alla convalida delle proprie dimissioni, il rapporto di lavoro si considera comunque risolto nei seguenti casi:
    se il lavoratore non aderisce all’invito di convalida entro 7 giorni dalla sua ricezione;
    ovvero se egli, ferma restando la possibilità riconosciutagli dalla legge di revocare le dimissioni entro 7 giorni da quello in cui ha ricevuto l’invito a convalidarle, non vi abbia proceduto.

    La norma non prevede espressamente eccezioni a quanto sinora detto, tuttavia il Ministero del Lavoro ha precisato che la procedura di convalida non è richiesta nel caso di dimissioni presentate dal personale contrattualizzato delle università – e più in generale della PA – e nelle ipotesi in cui la cessazione del rapporto rientri nell’ambito di procedure di riduzione del personale svolte in sede qualificata istituzionale o sindacale.

    LE NOVITÀ DEL JOBS ACT OPERATIVE DAL 12 MARZO 2016

    L’art. 26, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ha profondamente innovato la disciplina relativa alla dimissioni e alla risoluzione consensuale le quali, a decorrere dal 12 marzo 2016, potranno essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche, tramite appositi moduli scaricabili dal sito www.lavoro.gov.it, e trasmessi al datore di lavoro e alla DTL competente secondo le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro del 15 dicembre 2015.

    Attenzione
    In attuazione dell’art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 151/2015, il 15 dicembre 2015 è stato emanato un decreto ministeriale – entrato in vigore il 12 gennaio 2016 – che stabilisce i dati di identificazione del rapporto da cui si intende recedere o che si intende risolvere, i dati di identificazione del datore e del lavoratore, le modalità di trasmissione nonché gli standard tecnici volti a definire la data certa di trasmissione. Le disposizioni del decreto in questione diventeranno definitivamente operative – e, di converso, sarà abrogato l’articolo 4, commi da 17 a 23-bis della Riforma Fornero – a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello della sua entrata in vigore e, dunque, a partire dal 12 marzo 2016.

    I moduli telematici potranno essere trasmessi al datore di lavoro e alla DTL competente anche tramite i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali (organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative) e le commissioni di certificazione.

    Ai sensi dell’art. 76, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:
    – gli enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento (o a livello nazionale);
    – le DTL e le province;
    – le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell’albo istituito presso il Ministero del Lavoro;
    – il Ministero del Lavoro – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;
    – i consigli provinciali dei consulenti del lavoro.

    Il lavoratore, entro i 7 giorni successivi a decorrere dall’avvenuto invio del modulo telematico, ha la facoltà di revocare, con le medesime modalità, le proprie dimissioni.

    Le nuove regole in materia dimissioni (e quindi procedura telematica e revoca) non trovano applicazione nelle ipotesi di seguito elencate:

    – quando le dimissioni siano presentate dalle madri lavoratrici, ovvero dai padri lavoratori, che si trovino nelle situazioni individuate dall’art. 55, comma 4, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
    – quando le dimissioni siano presentate da un lavoratore domestico;
    – quando le dimissioni siano intervenute in una sede protetta (per esempio, in sede sindacale o presso la DTL), o avanti alle commissioni di certificazione.

    Il regime sanzionatorio resta invariato: il datore di lavoro che, al fine di falsificare la volontà del proprio dipendente, violi le norme in tema di dimissioni – ovvero di risoluzione consensuale – è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato; l’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle DTL e si applicano, purché compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.


    LE DIMISSIONI IN DTL DI LAVORATRICI MADRI E LAVORATORI PADRI

    Le nuove disposizioni concernenti la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni ovvero per risoluzione consensuale, con specifico riferimento alla procedura telematica – invio dei moduli telematici direttamente al datore di lavoro o alla DTL competente per territorio, ovvero tramite soggetti terzi, quali patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione – non trovano applicazione nel caso in cui le dimissioni vengano presentate nelle ipotesi individuate dall’art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001, ossia:
    – dalla lavoratrice in stato di gravidanza;
    – dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino;
    – dalla lavoratrice o dal lavoratore nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dalla proposta di incontro con il minore adottando, o anche dalla comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.
    In tali ipotesi la convalida delle dimissioni, alla quale è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro, è riservata al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio.

    Attenzione
    Le dimissioni (e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) presentate durante il periodo per cui vige il divieto di licenziamento – dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino a 1 anno di età del bambino (o per un anno dall’adozione) – fanno sorgere in capo alla lavoratrice il diritto alle indennità previste per il caso di licenziamento. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la possibilità per la madre lavoratrice o per il padre lavoratore di presentare le dimissioni senza osservare il preavviso di cui all’art. 2118, c.c. (e, anzi, percependone il relativo ammontare), si riferisce solo alle dimissioni presentate fino al compimento di 1 anno di età del bambino, e non copre invece tutto il periodo triennale previsto invece per la particolare procedura di convalida.

    Il Ministero del Lavoro, con circolare 18 dicembre 2015 , prot. n. 37/22350, ha precisato che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nel caso di madri lavoratrici e padri lavoratori che indentano dimettersi ovvero recedere consensualmente dal rapporto contrattuale, i funzionari dovranno utilizzare – ai fini della convalida – i nuovi moduli “per la dichiarazione della lavoratrice madre/del lavoratore padre e un nuovo report per la rilevazione statistica”.

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