Le carte di lavoro devono supportare, in modo rigoroso e coerente, le considerazioni sottostanti le decisioni sulle componenti del calcolo.
Il regime previsto dal DL 146/2021 non è compatibile con il regime di cui alla L. 398/91.
La sospensione unilaterale del Trattato lascia nell’incertezza gli operatori per i redditi di fonte russa.
Per l’aliquota del 4% “prima casa” o del 10%, l’immobile non può classificarsi come A/1, A/8 o A/9.
La scelta è reversibile e la rinuncia comporta il ripristino dei contributi di cui all’art. 1 comma 164 della L. 234/2021.
In base alla bozza di DPCM in circolazione, dovrebbero essere circoscritti ai contributi di importo pari o superiore a un milione di euro annuo.