Niente detrazione per le spese di rappresentanza, mentre per quelle di pubblicità occorre l’inerenza.
Niente detrazione per le spese di rappresentanza, mentre per quelle di pubblicità occorre l’inerenza.
La somma è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto oggettivo.
Le disposizioni contrattuali devono individuare nuove ipotesi in modo concreto, senza rinvii generici.
La politica americana si fonda su un errore di comprensione della normativa IVA europea.
L’impegno del club calcistico ad applicare un prezzo inferiore a quello medio dei singoli eventi deve essere oggetto di una specifica pattuizione.
Va utilizzato il nuovo codice credito T6 da inserire nella Sezione I.
Rilevano solo le partecipazioni di cui è titolare la holding e quelle in possesso delle subholding legate alla holding da un rapporto di controllo.