Pubblicato il Decreto “Cura Italia”

coronavirus

È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, in tarda serata, e subito entrato in vigore il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto-legge “Cura Italia”), approvato lunedì dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento – che ora passerà all’esame di Camera e Senato – contiene una serie di misure di sostegno economico per imprese, lavoratori autonomi e famiglie, in conseguenza all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19.

Si prevede tra l’altro che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, siano sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

  • relativi alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • relativi all’Iva (annuale e mensile);
  • relativi alle addizionali Irpef;
  • relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure
  • mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
  • atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • ingiunzioni emesse dagli enti territoriali;
  • atti esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

Nel proseguio si esaminano in prima lettura alcune delle principali novità del provvedimento.

Titolo I – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale

– (artt. 1 e 18) finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza.

Titolo II – Misure a sostegno del lavoro

– (artt. 19 – 22) la cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;

– (art. 23) misure a sostegno dei genitori lavoratori: a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio Sanitario Nazionale e le forze dell’ordine. Le modalità operative per accedere al congedo o al bonus saranno stabilite dall’Inps. Per i dipendenti del settore pubblico l’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro;

– (artt. 27 – 28) è riconosciuto un indennizzo di 600 euro per il mese di marzo, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA: professionisti e co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli. L’indennità sarà erogata dall’Inps, previa domanda, e non è cumulabile per soggetti iscritti contemporaneamente in diverse gestioni contributive;

– (art. 44) è istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini.

Attenzione: per tutte le misure di questo Titolo bisogna attendere le necessarie istruzioni dell’Inps sulle modalità di presentazione della domanda

Titolo III – Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

– (artt. 49 – 53) Fondo centrale di garanzia PMI, per la durata di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto la garanzia è concessa a titolo gratuito per l’importo massimo garantito per singola impresa fino a 5 milioni di euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;

– (art. 54) per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto l’accesso al fondo di solidarietà per mutui prima casa è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Per l’accesso al fondo non è richiesta la presentazione dell’ISEE;

– (art. 56) le microimprese e le piccole e medie imprese possono avvalersi, dietro comunicazione *, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

* La comunicazione prevista è corredata della dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Titolo IV – Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

– (art. 60) proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti scaduti il 16 marzo 2020 per i soggetti che nel periodo di imposta 2019 hanno superato i 2 milioni di euro di ricavi o compensi;

– (art. 61) sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura, dei versamenti, che scadono tra il 2 marzo e il  30 aprile 2020, delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, oltre ai versamenti iva. I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 – Attenzione: secondo l’interpretazione dell’Inps devono comunque essere versate alle scadenze ordinarie le trattenute della quota a carico del lavoratori dei contributi previdenziali;

– (art. 62) sospensione dei versamenti che scadono tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 per i soggetti che nel periodo di imposta 2019 non hanno superato i 2 milioni di euro di ricavi o compensi. Anche per questi soggetti la scadenza dei relativi versamenti è stata posticipata al 31 maggio 2020 in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili – Attenzione: secondo l’interpretazione dell’Inps devono comunque essere versate alle scadenze ordinarie la trattenute della quota a carico del lavoratori dei contributi previdenziali;

–  (art. 63) premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);

– (art. 64) credito di imposta del 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di € 20.000. La fruizione di questo credito verrà normata con apposito decreto;

– (art. 65) credito di imposta del 60% dell’ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Tale credito non spetta ai soggetti esercenti le attività, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020, che non sono state oggetto di obbligo di chiusura;

– (art. 66) detrazione del 30%, per un importo non superiore a € 30.000, per le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

– (art. 67) sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’ Agenzia delle entrate;

– (art. 68) sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Sospensione dell’invio di nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Attenzione: non vengono sospesi i versamenti rateali dell’Agenzia delle Entrate relativi agli avvisi di irregolarità (Mod. F24 con codice tributo 9001).

Titolo V – Ulteriori disposizioni

– (art. 83 – 85) misure di contrasto all’emergenza da Covid-19 e proroghe dei termini in ambito di giustizia civile, penale, tributaria, militare, amministrativa e contabile;

– (art. 88) misure relative al rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura; il rimborso avverrà, a seguito di apposita richiesta, mediante l’emissione di un voucher di pari importo al titolo acquistato;

– (art. 104) la validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza è prorogata al 31 agosto 2020;

– (art. 107) relativamente alle assemblee societarie di approvazione del bilancio 2019, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per specifici approfondimenti sui singoli provvedimenti previsti dal decreto.

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