Fattura elettronica: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Nella giornata del 30 aprile l’Agenzia delle entrate è intervenuta sul tema della fatturazione elettronica con il provvedimento n. 89757/2018 e con la circolare 8/E/2018.

Mentre il provvedimento si occupa, più in generale, delle regole di emissione e ricezione delle fatture elettroniche, la circolare si concentra sulle misure introdotte in tema di cessione di carburanti e sulle relative modalità di pagamento e fatturazione, dedicando anche qualche cenno alle misure dettate in materia di contratti d’appalto.

Sintetizziamo, di seguito, i più rilevanti chiarimenti forniti.

 

Il provvedimento n. 89757/2018

Il provvedimento annuncia importanti novità finalizzate a semplificare il processo di emissione e gestione della e-fattura.

Oltre ad un software installabile su PC, una procedura web e un’app per la predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, sarà infatti fornito un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode), utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche Iva del cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico”.

Per il recapito della fattura elettronica, infatti, l’Agenzia delle entrate rende disponibile un servizio di registrazione “dell’indirizzo telematico” (vale a dire una Pec o un codice destinatario) prescelto per la ricezione dei file.

Se il contribuente ha effettuato la registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate al suddetto indirizzo telematico. Inoltre, nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, il recapito non fosse possibile (ad esempio, perché la casella Pec è piena), il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Quest’ultimo dovrà quindi tempestivamente avvisare il suo cliente che la fattura è disponibile nell’area riservata, ricorrendo ovviamente ad altri mezzi.

Nel caso in cui, invece, la fattura elettronica è destinata ad un consumatore finale, ad un soggetto Iva rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura, l’emittente può valorizzare il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file su apposita area web riservata dell’Agenzia delle entrate. Al cliente consumatore finale dovrà comunque essere rilasciata una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

La stessa procedura sarà poi estesa anche ai casi in cui il cessionario/committente non sia riuscito a dotarsi di casella Pec o non abbia attivato il canale telematico “web service” o FTP con SdI, oppure non abbia fatto ricorso ad un intermediario in grado di ricevere fatture per suo conto. A seguito della messa a disposizione della fattura nell’area web, il cedente/prestatore dovrà tempestivamente comunicare al cessionario/committente che la fattura è acquisibile nell’area autenticata.

Come in passato, i contribuenti potranno poi conservare gratuitamente le fatture elettroniche utilizzando l’apposito servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate; con il provvedimento è inoltre annunciata la predisposizione di un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.

Nel provvedimento si precisa tuttavia che le fatture elettroniche sono consultabili e acquisibili solo dall’utente ovvero da un suo intermediario delegato; In caso di attività di controllo, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza possono consultare le fatture elettroniche e le note di solo dopo aver preventivamente formalizzato apposita comunicazione al contribuente.

Viene infine previsto che, con riferimento alle operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti devono trasmettere, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione: i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l’operazione, la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione. La comunicazione in oggetto si configura come meramente facoltativa in tutti i casi in cui sia stata emessa una bolletta doganale o sono state emesse/ricevute fatture elettroniche.

 

La circolare 8/E/2018

In considerazione dell’approssimarsi del 1° luglio 2018, e, quindi, dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per le “cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori” (articolo 1, comma 917, L. 205/2017), l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti sul punto con la circolare 8/E/2018.

Viene quindi precisato che:

  1. l’obbligo di fatturazione elettronica nel periodo 01.07.2018-31.12.2018 riguarderà esclusivamente le cessioni di benzina e gasolio per motori a uso autotrazione (settore, questo, maggiormente soggetto alle frodi Iva). Restano invece momentaneamente fuori dalla nuova disciplina, ad esempio, le cessioni di carburanti per motori di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento e attrezzi di vario genere (salvo non si decida di ricorrere, facoltativamente, alla fattura elettronica);
  2. continuano a essere esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica coloro che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  3. la fattura elettronica dovrà essere emessa secondo le ordinarie regole, le quali, come noto, non prevedono l’indicazione di elementi come ad esempio la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece previsto per la c.d. “scheda carburante”. Pertanto, richiamati elementi (targa, modello, ecc.) non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche, salvo che il contribuente non ritenga comunque opportuno esporli per esigenze gestionali;
  4. se sono effettuate più operazioni, tutte da esporre in un’unica fattura, ma solo alcune di esse soggette all’obbligo di fatturazione elettronica, quest’ultima forma si rende obbligatoria per l’intero documento (si pensi, a mero titolo di esempio, al contribuente che, oltre ad acquistare il carburante, faccia eseguire sul suo mezzo piccoli interventi di riparazione o richieda il lavaggio del veicolo);
  5. potrà essere emessa in formato elettronico anche la fattura differita, se le cessioni sono state tutte accompagnate da un documento di trasporto o da altro documento, analogico o digitale, idoneo a identificare il momento dello scambio e le parti (la circolare precisa che, come documenti, potranno essere utilizzati anche i buoni consegna rilasciati dalle attrezzature automatiche);
  6. come noto, la detraibilità dell’Iva e la deducibilità del costo sarà subordinata al ricorso di strumenti di pagamento tracciabili. Tale obbligo di tracciabilità troverà applicazione anche in tutti i casi in cui il pagamento avviene in un momento diverso dalla cessione; purtuttavia tale obbligo di pagamento non si accompagnerà sempre anche all’obbligo della fatturazione elettronica, con riferimento al quale è sempre necessario far riferimento alla disciplina Iva. Pertanto, se ad esempio sono emessi dei buoni carburanti o carte ricaricabili che consentono al cliente di rifornirsi di carburante presso un qualsiasi distributore della rete, la fattura elettronica dovrà essere emessa al momento di ricarica della carta o di acquisto del buono; se, invece, la carta consente l’acquisto presso soggetti diversi oppure l’acquisto di diversi beni o servizi, dovrà essere qualificata come un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad Iva e non richiede l’emissione della fattura elettronica al momento del pagamento con strumenti tracciabili. Considerata tuttavia la circostanza che in passato erano stati forniti chiarimenti diversi, non troveranno comunque applicazione sanzioni fino al prossimo 31 dicembre 2018

Nel prospetto che segue si riporta una sintesi del documento.

E-FATTURA: PREVISTI NUOVI SERVIZI dell’AGENZIA per EVITARE ERRORI

NOVITÀ INTRODOTTE dalla LEGGE di BILANCIO 2018

Introduzione dell’obbligo – con effetto dal 1° gennaio 2019 – di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia (art. 1, comma 909, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

MODALITÀ di EMISSIONE e RICEZIONE delle FATTURE ELETTRONICHE

Attraverso il formato (XML) e il Sistema di Interscambio (già utilizzato dal 2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni). A tal fine si applicano le regole tecniche e le specifiche tecniche approvate con il provvedimento in esame.

Fatture elettroniche destinate alla Pubblica Amministrazione
Continuano ad applicarsi le regole previgenti.

Cessioni di carburanti
Si applicano le nuove regole tecniche. In merito si rinvia a quanto chiarito con la Circolare 30 aprile 2018, n. 8/E; si ribadisce in particolare che anche per gli acquisti di carburante sarà possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti. Si applicano pertanto l’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 e il D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472.

Subappalto
Sulla fattura elettronica è obbligatorio indicare il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unitario Progetto (CUP); anche per tale ambito si rendono applicabili i chiarimenti contenuti nella richiamata Circolare n. 8/E/2018.

TRASMISSIONE del FILE

Il file fattura elettronica al Sistema di Interscambio potrà essere trasmesso tramite pec, servizi web e mobile messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate oppure attraverso sistemi di cooperazione applicativa “web service” o trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP, a seconda del grado di automazione che il soggetto trasmittente è in grado di assicurare.

Al fine di consentire al SdI di recapitare la fattura elettronica alla controparte, l’emittente deve compilare nel file della fattura il campo “CodiceDestinatario”, valorizzandolo con il codice numerico di 7 cifre oppure con il codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche del presente provvedimento e la pec del cessionario/committente.

FATTURA DESTINATA a CONSUMATORI FINALI o SOGGETTI IVA FORFETTARI

L’Agenzia ha precisato che qualora la fattura elettronica sia destinata ad un consumatore finale, un soggetto Iva rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura:

  • l’emittente potrà valorizzare solo il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale;
  • la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file su apposita area web riservata dell’Agenzia delle Entrate.

COMUNICAZIONI al CESSIONARIO/COMMITTENTE

Per ovviare ai casi in cui il cessionario/committente soggetto Iva non si sia dotato di una casella di posta elettronica certificata, oppure non abbia attivato un canale telematico “web service” o FTP con SdI, o – infine – non ricorra ad un intermediario in grado di ricevere con tali modalità e per suo conto le fatture elettroniche, queste ultime saranno messe a disposizione del destinatario su un’apposita area web riservata dell’Agenzia delle Entrate: in questa ipotesi il cedente/prestatore è tenuto “tempestivamente” (così si esprime la circolare) a comunicare al cessionario/committente che la fattura è acquisibile dalla citata area autenticata.

Il Sistema di Interscambio avviserà il cedente/prestatore del momento in cui il cessionario/committente ha preso visione della fattura.

CANALE di RICEZIONE delle FATTURE di ACQUISTO

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio web che consente ai soggetti passivi Iva di registrare il canale attraverso il quale intendono ricevere tutte le proprie fatture di acquisto: in particolare, è previsto che prima di inoltrare la fattura elettronica al destinatario, il SdI effettui una serie di controlli preventivi. In caso di esito negativo la fattura sarà scartata dal Sistema di Interscambio, il quale invierà al soggetto trasmittente una “ricevuta di scarto”. In questo caso la fattura sarà considerata non emessa.

Si tenga presente – come rileva il provvedimento – che i tempi di elaborazione da parte di SdI possono variare da pochi minuti fino a cinque giorni, anche in conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche (ad esempio fine mese o fine anno).

QR-CODE

Anche al fine di ridurre gli errori nella fase di predisposizione della fattura, sarà disponibile un servizio web per la generazione di un QR-Code che potrà essere mostrato dal destinatario all’emittente per consentire a quest’ultimo – se dotato di apposito lettore – di acquisire in automatico i dati identificativi Iva del cessionario/committente.

ESIGIBILITÀ dell’IVA

L’imposta diviene esigibile alla data riportata nella fattura.

DETRAIBILITÀ

I termini di detraibilità dell’imposta decorrono dalla data di ricezione attestata al destinatario dai canali telematici di ricezione oppure dalla data di presa visione della fattura elettronica nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate in cui è stata depositata.

CONSULTAZIONE dei FILE FATTURA

E’ previsto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione un servizio di consultazione dei file fattura transitati dal SdI mediante il quale è possibile anche effettuare il download degli stessi. Potranno usufruire di tale servizio soltanto:

  • il titolare dei dati (cedente/prestatore e cessionario/committente presenti in fattura);
  • un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, purché munito di apposita delega (che andrà presentata all’Agenzia delle Entrate).

INTERMEDIARI

Analogamente a quanto già avviene per la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, il provvedimento dispone che ai fini della trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche dal SdI l’operatore può avvalersi dei servizi di intermediari anche diversi da quelli individuati all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.

 

Riferimenti normativi:
(1) Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
(2) Provvedimento n. 89757/2018;
(3) Circolare 8/E/2018.

 

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